Diritto Umanitario e Diritto dei Diritti Umanitari rappresentano due ambiti gli stessi obiettivi (la protezione dei diritti inalienabili), ma restano pur sempre due discipline distinte, ciascuna caratterizzata da proprie norme, leggi, procedimenti e scopi da perseguire. Infatti, le due branche sono complementari, ma mai sovrapponibili, poiché ciascuna gode di propria specificità ed indipendenza.
Cos’è il Diritto Umanitario?
Il Diritto Umanitario, altrimenti detto Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, affonda le sue radici a metà Ottocento. Proprio in questo periodo, infatti, Henry Dunant, ideatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, avverte il bisogno di istituire norme collettive e condivise che, soprattutto nel corso dei conflitti, siano utili per ridurre al massimo gli eccidi ed i massacri umani. Tuttavia, si dovrà attendere il 1900 per una reale concretezza in tema. Infatti, arrivando alla più stretta attualità, il Diritto Umanitario è caratterizzato dalla presenza delle quattro Convenzioni di Ginevra, costituite nel 1949, e dai protocolli aggiuntivi, stabiliti nel 1977, che vedono l’adesione di 196 Stati.
L’intero corpus legislativo trova la sua concreta applicazione nel corso delle guerre in contesto internazionale oppure durante eventuali conflitti che riguardano Stati tra loro diversi o che, seppur sorti all’interno di una stessa nazione, hanno superato i limiti territoriali e hanno compromesso altri Stati. La Convenzione dedica uno spazio anche agli eventuali conflitti sorti all’interno di uno stesso Stato, al fine di condannare gli eccidi e i massacri bellici.
Sulla base di quanto detto, dunque, il Diritto Internazionale Umanitario racchiuso nelle Convenzioni e nei Protocolli ha come obiettivo quello di ridurre il più possibile l’uso della violenza nel corso dei conflitti, perché vengano tutelati i civili che non partecipano agli scontri armati (bambini e donne) e i soldati esentati dalla battaglia, perché feriti e prigionieri. Inoltre, questa particolare branca del diritto ha come obiettivo quello di ridurre anche l’uso della violenza anche in quelli che vengono chiamati “combattimenti legittimi”, cioè tra coloro che partecipano attivamente agli scontri a fuoco.
Pertanto, è stabilito che l’azione militare nel corso dei conflitti è consentita qualora la carica e la violenza con cui viene messa in atto commisurata al vantaggio militare che si potrà ottenere. Infatti, è espressamente vietata ogni azione di guerra che non corrisponda a questa fattispecie appena presa in esame. Il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati o Diritto Umanitario acquisisce anche la denominazione latina di “Ius Bello”, “diritto nella guerra”. Questo particolare titolo evidenzia, infatti, che si tratta di una particolare branca del Diritto che trova concretezza all’interno dei conflitti bellici.
Tuttavia, di diverso significato è il “Ius Bellum” (“diritto di guerra”) che, invece, identifica l’intero corpus giuridico che gli Stati coinvolti nel combattimento devono rispettare prima di intraprendere una guerra o di entrare a farne parte, perché si scongiuri il sorgere di guerre, per cui sarebbe possibile invece trovare soluzioni e strade alternative. Appartengono allo Ius Bellum alcuni Patti multilaterali; i più significativi sono i seguenti: Il “Patto Kellog Briand” (finalizzato ad eliminare la guerra come soluzione diplomatica), la “Carta delle Nazioni Unite” (l’accordo che ha portato alla nascita dell’ONU) e la “Carta di Londra” (altrimenti detta “Carta di Norimberga”, che prese vita al termine dell’omonimo processo per evitare gli eccidi e i massacri realizzatisi nel corso della Seconda Guerra Mondiale).
Cos’è il Diritto dei Diritti Umani?
Di diverso contenuto, invece, è il Diritto dei Diritti Umani, conosciuto anche semplicemente come Diritti Umani. Si tratta dell’intero corpus legislativo che racchiude tutti i diritti che sono riconosciuti all’uomo proprio perché essere umano e appartenente al genere umano. Il Diritto dei Diritti Umani garantiscono ad ogni uomo libertà e diritti inalienabili, che gli sono riconosciuti a prescindere dal luogo di origine, appartenenza o residenza. Tali diritti, però, trovano adeguata legittimazione e codificazione solo al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando l’umanità fu costretta a confrontarsi con eccidi, massacri e crimini contro l’umanità senza precedenti.
Drammi umani che evidenziarono la necessità di creare leggi speciali in grado di tutelare i diritti inalienabili di ogni uomo. Proprio per questo motivo, nel 1948 fu stilata dalle Nazioni Unite la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (DUDU). Qualche anno dopo, nel 1966, alla DUDU si affiancarono il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” e il “Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali”, che trovarono applicazione nel 1976. A differenza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che assunse un valore prettamente socio – morale, i due Patti che vi seguirono furono, invece, vincolanti dal punto di vista giuridico.
Infatti, gli stati aderenti erano obbligati al rispetto del loro contenuto. Infatti, essi hanno dato vita alla prima e alla seconda generazione dei diritti fondamentali in un contesto di respiro internazionale. La prima generazione afferisce ai diritti civili e politici, che tutelano l’indipendenza dell’essere umano dall’interferenza dello Stato e assicurano la partecipazione attiva di tutti gli individui alla vita e alle decisioni che esso assume. La seconda generazione di diritti, invece, fa riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, che assicurano l’autonomia della vita personale dall’intervento dello Stato e, allo stesso tempo, promuovono l’intervento dello Stato attraverso leggi ad hoc, finalizzate alla tutela e al rispetto di eguali diritti per tutti gli esseri umani.
Dal XXI secolo, invece, si è giunti anche al riconoscimento dei diritti di terza generazione, volti a tutelare il diritto alla solidarietà sociale, alla pace, all’assistenza umanitaria e al rispetto dell’ambiente, prevedendo un ruolo attivo dello Stato per la tutela particolare delle categorie vulnerabili (anziani, minori, disabili…). Tuttavia, in caso di violazione di tali diritti, unicamente gli Stati e non i singoli cittadini possono adire agli organi giurisdizionali competenti, secondo quanto previsto dalle Convenzioni.
Per tale motivo, dunque, si sono istituite le Corti internazionali, che possono accogliere anche i ricorsi dei singoli. A questo proposito, è opportuno citare: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che lavora per la corretta applicazione della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo; la Corte interamericana dei Diritti Umani e la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli che, invece, si pongono al di fuori dei confini europei.
Similitudini e differenze tra il Diritto Umanitario e Diritto dei Diritti Umanitari
Dunque, esplicitato al meglio il contenuto singolo delle due discipline, ora sarà più facile stilare similitudini e differenze tra il Diritto Umanitario e i Diritti Umani. Partiamo dai punti in comune che caratterizzano le due materie. Entrambe condividono il medesimo obiettivo, quello di proteggere i diritti inalienabili e fondamentali dell’uomo. Il Diritto Umanitario diventa una sorta di Lex Specialis nei confronti dei Diritti Umani, quando in contesti di guerra dove il conflitto diventa l’unica via percorribile, i combattimenti non causino anche il sacrificio dei diritti inviolabili dell’uomo, salvo il caso in cui quest’ultimo sia necessario per il raggiungimento della pace.
Inoltre, le due discipline, per quanto differenti, sono complementari, poiché può capitare che il Diritto Umanitario preveda la tutela di uno specifico diritto, ma non ne preveda la chiara definizione. Ed è qui che viene in aiuto il Diritto dei Diritti Umani, che può colmare la lacuna della precedente materia. Tuttavia, a fronte di queste similitudini, è importante evidenziare le differenze che si registrano tra le due discipline. Infatti, se il Diritto Umanitario (o Diritto Internazionale dei conflitti armati) protegge solo civili e militari eventualmente fuori dal conflitto, i Diritti Umani si estendono, senza distinzione, ad ogni individuo.
Inoltre, il Diritto Umanitario trova applicazione in qualsiasi punto del globo nel corso di una guerra internazionale o internazionalizzata, secondo il principio dell’extraterritorialità. I Diritti Umani, invece, stabiliscono come il loro rispetto deve essere esteso a tutti gli individui che si trovano sul territorio o su qualunque altro territorio su cui lo Stato esercita le sue competenze. Infine, a differenza del Diritto Umanitario fruibile solo in tempi di guerra, i Diritti Umani sono tutelati in tempi di conflitti e nei momenti di pace.